Sez. U, Sentenza n. 13902 del 23/07/2004 (Rv. 574944 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, e succ. modif. - Portata - Asta pubblica bandita dal Comune per la vendita di un'area e per la presentazione di offerta tecnica contenente un progetto di massima dell'intervento edilizio da realizzare in conformità delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato - Procedimento di aggiudicazione - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fattispecie.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Allorché il Comune, per selezionare il contraente cui cedere un'area, bandisca un'asta pubblica che imponga ai partecipanti di presentare non solo un'offerta economica, ma anche un progetto di massima dell'intervento edilizio da realizzare su di essa, in conformità con le norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, deve ritenersi che il Comune medesimo, operando affinché la vendita avvenga a favore di soggetto interessato ed idoneo ad eseguire una costruzione rispettosa dei vincoli urbanistici e delle caratteristiche della zona, agisca nell'esercizio dei propri poteri istituzionali, autoritativi e discrezionali. Pertanto, essendo il relativo procedimento strumentale all'uso appropriato del territorio in quanto complementare ed attuativo del piano particolareggiato, la controversia che ne sorga (sorta nella specie a seguito dell'aggiudicazione dell'asta, di cui si assumeva l'illegittimità per l'invalida composizione della commissione amministrativa chiamata ad esaminare le offerte dei soggetti interessati all'acquisto dell'area a futuri fini edificatori) rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, attesa l'ampia nozione della materia urbanistica ed edilizia, che concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)