Sez. U, Ordinanza n. 15843 del 22/10/2003 (Rv. 567607 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 - Urbanistica ed edilizia - Nozione - Comportamento della P.A. risolventesi nell'occupazione di un bene di proprietà privata in vista della realizzazione o della modifica di un'opera pubblica mediante trasformazione del territorio - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
L'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere in via esclusiva al giudice amministrativo "le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia", abbraccia, in considerazione della sua espressa onnicomprensività, la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso, e quindi riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie traenti origine da comportamenti della P.A. che, diretti alla realizzazione od alla modifica di un'opera pubblica mediante trasformazione del territorio, si risolvano in un'occupazione, permanente o temporanea, di un bene di proprietà privata, come condotta strumentale alla realizzazione della suddetta finalità pubblica. (Enunciando il principio di cui in massima - e tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, anch'esso novellato dal citato art. 7 della legge n. 205 del 2000, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende anche al risarcimento del danno ingiusto -, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla controversia promossa dal privato nei confronti della P.A. per il risarcimento dei danni che l'attore assumeva di avere subito a causa dell'occupazione temporanea di una determinata fascia del suo fondo, che il Comune avrebbe illegittimamente operata, mediante picchettamento della zona e deposito su di essa di materiale vario, al fine di eseguire i lavori di ampliamento ed asfaltatura di una contigua strada comunale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)