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Sez. 3, Sentenza n. 9445 del 18/07/2000 (Rv. 538517 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa - Sufficenza - Violazione della norma per dimenticanza - Colpa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538517-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

Ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo è sufficiente la colpa, a norma dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981. La colpa, che è esclusa dall'ignoranza inevitabile del precetto pur quando consiste in un errore scusabile sul contenuto precettivo della norma in ipotesi indotto dalla stessa pubblica amministrazione, non può essere ritenuta carente allorché il trasgressore si sia limitato ad affermare di aver violato la norma per dimenticanza (nel caso di specie relativa all'omessa indicazione di un ingrediente contenuto in un prodotto dolciario).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)