Sez. 1, Sentenza n. 5825 del 16/03/2006 (Rv. 589174 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U immigrazione - Mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine di legge - Espulsione automatica dello straniero - Ignoranza incolpevole della legge - Rilevanza - Limiti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, l'automatica adozione del decreto d'espulsione prevista dall' art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nei confronti dello straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno entro il termine prescritto dall'art. 5, comma 2, del medesimo testo normativo, non è impedita dal mero richiamo da parte dello straniero al suo stato di ignoranza incolpevole della legge in materia. La situazione psicologica di ignoranza incolpevole del precetto normativo non assume, infatti, alcuna rilevanza né alla luce del tenore della medesima disposizione normativa, né alla luce del principio generale espresso dall'art. 5 cod. pen., come inciso dal giudice delle leggi (Corte Cost. sentenza n. 364 del 1988), né alla luce del sistema civilistico, secondo il quale la buona fede idonea ad escludere la colpa, deve risolversi in un errore scusabile, non ovviabile con l'ordinaria diligenza, indotto da un elemento positivo di cui la parte che intenda avvalersene deve dare la prova.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)