Sez. U, Sentenza n. 1985 del 22/07/1966 (Rv. 323853 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - NOZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - NOZIONE.*
Le questioni attinenti a diritti patrimoniali meramente conseguenziali alla pronuncia di legittimita dell'atto o del provvedimento contro cui si ricorre, di cui all'art. 30, secondo comma, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, consistono in azioni o pretese civili di danni verso la P. a. Che derivano, come conseguenza giuridica, dalla pronuncia di annullamento da parte del consiglio di stato del provvedimento amministrativo impugnato, ma che non possono formare esse stesse oggetto di giudizio dinanzi al consiglio di stato, in quanto non rientrano nella materia in cui questo ha giurisdizione esclusiva.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)