diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15210 del 23/06/2010 (Rv. 613986 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Lavoro pubblico privatizzato - Inquadramento del personale - Delegificazione - Delega alla contrattazione collettiva - Conseguenze - Art. 29 del c.c.n.l. regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000 - Legittimità - Fondamento - Inquadramento nell'area D dei dipendenti già inquadrati nell'ex VI livello - Subordinazione all'originario conseguimento della qualifica a preventiva procedura concorsuale - Adozione di verifiche e procedure selettive da parte della P.A. per la realizzazione del passaggio.
Stato
decisa il 2010-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613986-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata demandata, dalla legge, alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità in materia di mansioni. Ne consegue la legittimità del sistema di classificazione del personale dettato dall'art. 29 del c.c.n.l. regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000, che prevede l'inquadramento nell'area D dei dipendenti già inquadrati nell'ex VI livello, presupponendo, in conformità ai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., che il pregresso collocamento in detta qualifica fosse avvenuto a seguito di procedura concorsuale e prevedendo l'adozione di verifiche e procedure selettive per la realizzazione da parte della P.A. del passaggio alla categoria D, posizione economica D1.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 52, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 14/03/2000 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)