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Sez. L, Sentenza n. 16700 del 16/07/2010 (Rv. 614993 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Personale degli enti locali - Inquadramento dei lavoratori addetti a compiti di coordinamento e controllo di altri operatori nella categoria D - Applicabilità dell'art. 29, lett. B) del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 - Condizioni - Decorrenza.
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614993-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

In materia di inquadramento del personale degli enti locali, l'art. 29 lett. B) del c.c.n.l. del 14 settembre 2000, nel prevedere l'inquadramento dei lavoratori addetti a compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari o inferiore qualifica, già collocati a seguito di precedenti procedure concorsuali nella ex sesta qualifica funzionale, nella categoria D, non contiene alcuna limitazione temporale al proprio ambito di operatività. Ne consegue che, ai fini della promozione del personale preposto a mansioni di coordinamento e controllo, non è necessario che, alla data del 1 aprile 1999, fossero già state conferite le suddette mansioni - come previsto dall'art. 2 del precedente c.c.n.l. del 1 aprile 1999, che richiedeva lo svolgimento dei compiti alla data della sua entrata in vigore - ma è sufficiente che le stesse fossero svolte prima della data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo del 14 settembre 2000, atteso che, salvo diversa volontà delle parti, le disposizioni collettive trovano applicazione solo per il futuro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1374, Contr. Coll. 01/04/1999 art. 2, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 29 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)