Sez. 3, Sentenza n. 12918 del 20/02/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 239351 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio ex D.L. n. 269 del 2003 - Ultimazione dei lavori prima del termine del 31 marzo 2003 - Onere della prova - Individuazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio previsto dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modd. in L. 30 novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della speciale causa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'opera abusivamente eseguita.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)