Sez. 3, Sentenza n. 5498 del 02/12/2008 Ud. (dep. 09/02/2009) Rv. 242483 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Condono edilizio - Mancata ultimazione della copertura entro il termine del 31 marzo 2003 - Possibilità di presentare il progetto d'adeguamento antisismico entro tre anni dalla presentazione dell'istanza di sanatoria - Coordinamento delle due previsioni - Necessità.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, ove l'opera abusivamente realizzata sia stata eseguita anche in violazione delle norme tecniche antisismiche, è necessario ai fini dell'ammissibilità alla procedura di condono edilizio (art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269) che la stessa risulti ultimata al rustico e nella copertura entro il termine del 31 marzo 2003, in quanto il maggior termine di tre anni dalla presentazione dell'istanza di sanatoria entro cui può essere completato il progetto d'adeguamento antisismico da parte del contravventore (art. 35, comma ottavo, L. 28 febbraio 1985, n. 47) non incide sul termine d'ultimazione dei lavori ai fini della condonabilità dell'opera.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)