Sez. 2, Sentenza n. 1109 del 18/04/1973 (Rv. 363588 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DESIGNAZIONE CONVENZIONALE DI UN FORO - COINCIDENZA CON FORO LEGALE - CARATTERE ESCLUSIVO - CONDIZIONI - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COINCIDENZA CON UNO DEI FORI LEGALI ALTERNATIVI - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DESIGNAZIONE CONVENZIONALE DI UN FORO - COINCIDENZA CON FORO LEGALE - CARATTERE ESCLUSIVO - CONDIZIONI - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COINCIDENZA CON UNO DEI FORI LEGALI ALTERNATIVI - CONSEGUENZE.*
La semplice designazione di un foro territoriale, anche se coincidente con uno dei fori previsti dalla legge, non attribuisce al detto foro carattere di esclusivita in Mancanza della pattuizione espressa prevista dall'art 29, comma secondo, cod proc civ, la quale, sebbene non debba rivestire una Forma sacramentale, non puo essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve discendere da inequivoca manifestazione di volonta concorde di sottrarre la Competenza agli altri fori previsti dalla legge. Nel caso, poi, in cui il foro designato coincida con uno dei due alternativamente contemplati dall'art 434 cod proc civ, bisogna distinguere a seconda che la elisione, per concentrazione, del potere di scelta da parte dell'attore dipenda dal solo fatto della designazione, ovvero dal fatto che la stessa concentrazione sia stata dedotta in convenzione: nel primo caso, poiche l'art 29, comma secondo, assume valore di interpretazione tipica vincolante quando la convenzione derogativa non consenta di conseguire l'assoluta certezza della volonta delle parti di escludere la Competenza di giudici diversi da quello da esse indicato, la designazione, in se, di uno dei due fori esclusivi non e idonea ad 'attribuirè al giudice designato la Competenza 'esclusivà rispetto all'altro foro; nel secondo caso, viceversa, il vincolo si costituisce proprio sulla concentrazione, manifestando le parti in modo inequivoco la volonta di eliminare l'alternativa consentita dalla norma e la indicazione del foro convenzionalmente eletto ne e l'espressione. (nella specie e stata ravvisata la seconda ipotesi, poiche la clausola prevedeva il foro del luogo dell'azienda, 'in deroga al disposto dell'art 434 cod proc civ'). (V 1956/71, mass n 352539; 3653/69, mass n 343886).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)