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Sez. 2, Sentenza n. 2569 del 28/04/1981 (Rv. 413343 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE DEL VENDITORE A RISCUOTERE IL PREZZO PRESSO IL COMPRATORE - CONSEGUENTE SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS DAL DOMICILIO DEL VENDITORE CREDITORE A QUELLO DEL COMPRATORE DEBITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413343-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE DEL VENDITORE A RISCUOTERE IL PREZZO PRESSO IL COMPRATORE - CONSEGUENTE SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS DAL DOMICILIO DEL VENDITORE CREDITORE A QUELLO DEL COMPRATORE DEBITORE - ESCLUSIONE.*

Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale, la semplice autorizzazione all'agente del venditore a riscuotere il prezzo presso il compratore non opera lo spostamento del forum destinatae solutionis dal domicilio del venditore-creditore a quello del compratore-debitore, poiche tale spostamento ha luogo solo se siffatta modalita di pagamento sia stata prevista convenzionalmente con carattere esclusivo ed il venditore abbia rinunciato espressamente al foro previsto dagli artt 1498, terzo comma, e 1182, terzo comma, cod civ. (V 2296/80, mass n 405967; (V 6063/78, mass n 395880).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)