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Sez. 2, Sentenza n. 6063 del 18/12/1978 (Rv. 395880 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395880-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - CONDIZIONI.*

La pattuizione relativa al pagamento a mezzo tratta opera lo spostamento definitivo del forum solutionis, dal domicilio del venditore-creditore a quello del compratore-debitore, ai sensi dell'art 44 RD n 1669 del 1933, solo se tale modalita di pagamento sia prevista con carattere esclusivo ed il venditore abbia espressamente rinunciato al foro previsto dagli artt 1498, terzo comma, e 1182, terzo comma, cod civ. in ogni caso, pero, vale quest'ultimo foro, se il compratore abbia rifiutato di pagare a mezzo tratta. (Conf 403/76, mass n 379057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)