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Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 14/05/1973 (Rv. 364003 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI.*
Stato
decisa il 1973-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364003-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI.*

Ai sensi dell'art 10, primo comma, RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo ora modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971 con l'eliminazione delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno per gli operaì e 'per gli impiegatì, il criterio di Determinazione della misura della invalidita pensionabile ('a meno della metà) e unico sia per gli impiegati sia per gli operai. (Conf 2402/72, mass n 359836).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)