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Sez. 2, Sentenza n. 2402 del 14/07/1972 (Rv. 359836 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359836-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.*

Ai sensi dell'art 10 comma primo del RDL 10 aprile 1939 n 636, modificato, per illegittimita costituzionale (sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160), con l'eliminazione delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e 'per gli impiegatì, il criterio di Determinazione del grado di invalidita pensionabile ('a meno della metà) e unico ed identico sia per gli operai che per gli impiegati. (Conf 154'72, mass n 355903).*

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)