Sez. 2, Sentenza n. 2402 del 14/07/1972 (Rv. 359836 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.*
Ai sensi dell'art 10 comma primo del RDL 10 aprile 1939 n 636, modificato, per illegittimita costituzionale (sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160), con l'eliminazione delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e 'per gli impiegatì, il criterio di Determinazione del grado di invalidita pensionabile ('a meno della metà) e unico ed identico sia per gli operai che per gli impiegati. (Conf 154'72, mass n 355903).*
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)