Sez. L, Sentenza n. 7306 del 01/06/2000 (Rv. 537137 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Introduzione del giudice unico di primo grado - Disciplina transitoria - Procedimenti introdotti prima dell'inizio dell'efficacia della nuova disciplina - Appello proposto entro il 31 dicembre 1999 - Competenza del tribunale collegiale - Estensione al giudizio di rinvio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
Nelle cause di lavoro, introdotte prima della data di efficacia del D.Lgs. n. 51 del 1998 sul giudice unico di primo grado, per cui l'appello sia stato proposto prima del 31 dicembre 1999, deve ritenersi conservata la competenza del tribunale (in composizione collegiale) anche per il giudizio di rinvio, indipendentemente dalla data della relativa riassunzione, a norma dell'art. 134 - bis del citato decreto legislativo, inserito dall'art. 2, comma terzo, del D.L. n. 145 del 1999 (convertito in legge n. 234 del 1999).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 134 bis, Decreto Legge 24/05/1999 num. 145 art. 2, Legge 22/07/1999 num. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)