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Sez. 3, Sentenza n. 2122 del 26/02/1998 (Rv. 513084 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Ordinanza di disposizione di nuova gara senza avviso pubblico dell'offerta più alta - Opposizione agli atti esecutivi - Soggetti presentatori di offerta prima della gara - Interesse - Esclusione - Non ammissione dell'offerta degli stessi - Opposizione agli atti esecutivi - Interesse - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513084-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO

Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 584 cod. proc. civ., a seguito di offerte pervenute dopo il primo incanto, abbia disposto la gara di cui all'art. 573 senza aver stabilito che essa sia preceduta dall'avviso pubblico dell'offerta più alta non si presenta come atto esecutivo potenzialmente lesivo dell'interesse di coloro che abbiano presentato offerta prima della gara. La lesione dell'interesse di costoro può essere concretizzata solo dal fatto che la loro offerta non sia ammessa dal giudice dell'esecuzione. È dunque contro questo provvedimento che dev'essere indirizzata l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)