Sez. U, Sentenza n. 8187 del 22/07/1993 (Rv. 483261 - 01)
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto - Offerte dopo l'aumento | Facoltà del rincaro - Ulteriore fase del procedimento - Configurabilità - Conseguenze - Soggetti intervenuti all'incanto senza aver superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria - Ammissibilità.
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto - Offerte dopo l'aumento
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con "aumento di sesto" (art. 584 cod. proc. civ.), rappresenta, non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, ma un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumerne dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)