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Sez. L, Sentenza n. 2899 del 02/07/1977 (Rv. 386469 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - CONTRASTO TRA I CONSULENTI TECNICI DI PRIMO E SECONDO GRADO - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386469-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - CONTRASTO TRA I CONSULENTI TECNICI DI PRIMO E SECONDO GRADO - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - ESTENSIONE.*

L'art 18 del DPR 27 aprile 1968, n 488, nel fissare la decorrenza della pensione di invalidita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e perfezionato il relativo diritto, comporta per il giudice l'Obbligo di accertare con la massima precisione possibile tale momento perfezionativo, che coincide con quello in cui si e concretamente determinata la riduzione della capacita di guadagno nel limite pensionabile. Conseguentemente, quando in difformita del parere espresso dal consulente di primo grado, che abbia negato la sussistenza dello stato invalidante, il consulente di secondo grado ritenga, invece, che esso sia sussistente sin dal momento della presentazione della istanza in via amministrativa, il giudice del merito, al fine di comporre il contrasto ed eventualmente determinare una diversa decorrenza dell'invalidita, deve compiere un'accurata indagine circa l'epoca di insorgenza, l'entita e l'andamento evolutivo delle affezioni costituenti il complesso invalidante, e, quindi, deve esaminare e coordinare, con gli elementi acquisiti alla causa attraverso le relazioni peritali, le risultanze del certificato medico allegato dall'assicurato alla domanda di pensione, gli elementi emergenti dalle visite mediche disposte dall'INPS durante il procedimento amministrativo ed eventuali altre risultanze medico- legali, comunque acquisite al processo. (Conf 3241/74, mass n 371757).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)