Sez. L, Sentenza n. 3241 del 28/10/1974 (Rv. 371757 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE NEI LIMITI DI LEGGE - SUSSISTENZA ANCHE ALL'EPOCA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDAGINI NECESSARIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE NEI LIMITI DI LEGGE - SUSSISTENZA ANCHE ALL'EPOCA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDAGINI NECESSARIE.*
Il giudice del merito, per potere escludere che la situazione della capacita di guadagno dell'assicurato nei limiti accertati al momento della pronunzia sussistesse anche al tempo della domanda amministrativa, o, ad ogni modo, nella fase amministrativa del procedimento, deve compiere un'accurata indagine circa l'epoca d'insorgenza, l'entita e l'andamento di ciascuna delle affezioni costituenti il complesso invalidante, ed, a tal fine, deve esaminare e coordinare con gli elementi acquisiti in causa, mediante le relazioni peritali, le risultanze del certificato medico allegato dall'assicurato alla domanda amministrativa di pensione, gli elementi emergenti dalle visite mediche disposte dall' istituto durante il procedimento amministrativo ed altre eventuali risultanze medico-legali, comunque acquisite al processo.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)