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Sez. 1, Sentenza n. 5491 del 21/10/1982 (Rv. 423266 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423266-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

I parenti tenuti agli alimenti devono essere sentiti a norma dell'art. 314/8 cod. civ. nella procedura da svolgere per giungere alla dichiarazione di adottabilità del minore e ad essi va notificato il decreto che dichiara lo stato di adottabilità (a norma dell'art. 314/11), come provocatio ad opponendum, ma non sono litisconsorti necessari nel susseguente giudizio di opposizione non essendo compresi né tra i soggetti ai quali il Presidente del tribunale per i minorenni, preso atto dell'opposizione, deve far notificare, ai sensi dell'art. 314/13 cod. civ. il decreto di comparizione all'udienza da lui fissata per la trattazione della causa, né tra i legittimati all'impugnazione, (art. 314/14 cod. civ.). (V 3021/77, mass n 386587).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)