Sez. 1, Sentenza n. 591 del 30/01/1986 (Rv. 444164 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PARENTI DEL MINORE TENUTI AGLI ALIMENTI - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PARENTI DEL MINORE TENUTI AGLI ALIMENTI - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI - ESCLUSIONE.*
Nella procedura da svolgere per giungere alla dichiarazione di adottabilità dei minori con genitori e parenti esistenti ai sensi dell'art. 314/8 cod. civ., i parenti tenuti agli alimenti debbono essere sentiti, ma in quanto la loro effettiva esistenza e precisa residenza siano state indicate ai giudici, che non hanno il dovere di compiere particolari accertamenti al riguardo. Peraltro ai detti parenti, in quanto risultanti nella suddetta procedura, deve essere notificato il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità (art. 314/11 cod. civ.) come provocatio ad opponendum ma essi non sono litisconsorti necessari nel susseguente giudizio di opposizione, non essendo compresi fra i soggetti ai quali il Presidente del tribunale per i minorenni, preso atto dell'opposizione, deve far notificare, ai sensi dell'art. 314/13 cod. civ. il decreto di comparizione all'udienza da lui fissata per la trattazione della causa, né tra i legittimati all'impugnazione. (Conf 2542/84, mass n 434563, sulla prima parte; (Conf 2737/83, mass n 276640, sulla prima parte; (Conf 4848/82, mass n 422849; (Conf 5398/81, mass n 416105, sulla prima parte; (Conf 443/81, mass n 410919, sulla prima parte; (Conf 2542/83, mass n 434563, sulla seconda parte; (Conf 5491/82, mass n 423266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)