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Sez. L, Sentenza n. 6374 del 14/07/1997 (Rv. 505939 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Presupposto dimensionale - Numero dei lavoratori occupati nell'azienda - Apprendisti assunti primi della legge n. 56 del 1987 - Computabilità.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505939-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 e della relativa tutela reale contro il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, sotto il profilo della dimensione dell'azienda, nel computo del numero dei prestatori di lavoro non andavano presi in considerazione gli apprendisti assunti prima della entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che solo per i nuovi lavoratori assunti prevede (all'art. 21) la non computabilità di tale categoria di lavoratori in relazione ai limiti numerici previsti dalla legge per l'applicazione di particolari normative e istituti, quale la tutela reale suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)