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Sez. L, Sentenza n. 5169 del 27/07/1983 (Rv. 430035 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL DIPENDENTE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DI UN DIPENDENTE DEL BANCO DI NAPOLI.*
Stato
decisa il 1983-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430035-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL DIPENDENTE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DI UN DIPENDENTE DEL BANCO DI NAPOLI.*

Per la configurabilità di un diritto del dipendente di un ente pubblico economico alla promozione a categoria, grado o classe superiore, è necessario che la disciplina del relativo rapporto garantisca l'avanzamento come effetto diretto ed immediato dello accertato verificarsi di determinati presupposti di fatto, indipendentemente da ogni indagine valutativa da parte del datore di lavoro, mentre, ove a quest'ultimo sia invece riconosciuta la facoltà di apprezzare discrezionalmente i presupposti dello avanzamento, nella loro consistenza ed estensione, la posizione del dipendente non assurge a diritto soggettivo alla promozione, ma si configura come interesse legittimo al corretto Esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro, anche alla stregua del principio stabilito dall'art. 1175 cod. civ.. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, è stata confermata la sentenza che aveva negato ad una dipendente del Banco di Napoli, dimessasi il 27 giugno 1973, la promozione al grado superiore ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 141 bis del regolamento del personale del 1973, per la carenza del possesso di almeno due anni di permanenza nel grado con la qualifica di ottimo e il parere positivo di idoneità al grado superiore, come richiesto in virtù del successivo richiamo - con delibera del 26 ottobre 1973 - ai requisiti necessari per la scrutinabilità ai fini della promozione per merito comparativo di cui all'art. 52 n. 2 dello stesso regolamento). (Conf 4699/82, mass n 422648).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)