Sez. L, Sentenza n. 4699 del 21/08/1982 (Rv. 422648 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - DIRITTO DELL'IMPIEGATO ALLA PROMOZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - DIRITTO DELL'IMPIEGATO ALLA PROMOZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Per la configurabilità di un diritto del dipendente di un ente pubblico economico alla promozione a categoria, grado o classe superiore, è necessario che la disciplina del relativo rapporto garantisca l'avanzamento come effetto diretto ed immediato dell'accertato verificarsi di determinati presupposti di fatto, indipendentemente da ogni indagine valutativa da parte del datore di lavoro, mentre, ove a questo ultimo sia invece riconosciuta la facoltà di apprezzare discrezionalmente i presupposti dello avanzamento, nella loro consistenza ed estensione, la posizione del dipendente non assurge a diritto soggettivo alla promozione, ma si configura come interesse legittimo al corretto Esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro, anche alla stregua del principio stabilito dall'art. 1175 cod. civ.. (nella specie, la Corte suprema con l'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva negato ad un dipendente del Banco di Napoli nel caso di dimissioni o di collocamento a riposo la promozione al grado superiore ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 141 bis del regolamento del personale del 1973, per la carenza del possesso di almeno due anni di permanenza nel grado con la qualifica di ottimo e il parere positivo di idoneità al grado superiore, come richiesto in virtù del successivo richiamo (con delibera del 26 ottobre 1973) ai requisiti necessari per la scrutinabilità ai fini della promozione per merito comparativo di cui all'art. 52 n. 2 dello stesso regolamento). (V 3687/81, mass n 414325; (V 5204/79, mass n 401812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)