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Sez. 1, Sentenza n. 11024 del 10/06/1998 Ud. (dep. 22/10/1998) Rv. 211605 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale - Del medico - Diagnosi e terapia - Discrezionalità nella valutazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211605-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

In tema di responsabilità per colpa professionale del sanitario, il margine di discrezionalità di quest'ultimo in ordine alla diagnosi e alla terapia si riduce, fino ad annullarsi, allorquando le manifestazioni della malattia sono così vistose e univoche, che il non rilevarle appaia incompatibile con il minimo di preparazione ed esperienza richiesto dalla specializzazione conseguita. (Fattispecie relativa a decesso, dovuto a erronea diagnosi formulata a detenuto da psichiatra convenzionato con l'istituto di pena e confermata più volte, con relativa, inadeguata terapia, ad onta dell'esito di accertamenti che avrebbero dovuto suggerire ipotesi di patologie diverse e del conseguente intervento chirurgico eseguito, peraltro, tardivamente e, perciò, inutilmente ai fini della guarigione, che sarebbe sicuramente sopraggiunta in caso di formulazione tempestiva della corretta diagnosi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)