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Sez. 4, Sentenza n. 4827 del 11/12/2002 Ud. (dep. 03/02/2003) Rv. 224178 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Medico operante in una struttura ospedaliera pubblica - Ricovero del paziente presso il pronto soccorso - Consulenza specialistica con riferimento alla patologia diagnosticata - Posizione di garanzia del medico specialista- Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224178-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di responsabilità professionale, il medico che, sia pure a titolo di consulto, accerti l'esistenza di una patologia ad elevato ed immediato rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia ha l'obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi ovvero, in caso d'impossibilità di intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto specialistico, portando a conoscenza dei medici specialistici la gravità e urgenza del caso ovvero, nel caso di indisponibilità di posti letto nel reparto specialistico, richiedendo che l'assistenza specializzata venga prestata nel reparto dove il paziente si trova ricoverato specie laddove questo reparto non sia idoneo ad affrontare la patologia riscontrata con la necessaria perizia professionale. (Fattispecie relativa ad un chirurgo vascolare che, richiesto di un consulto dal sanitario del pronto soccorso, dopo aver diagnosticato un sospetto aneurisma dell'aorta addominale retropancreatica, aveva omesso l'immediato ricovero nel reparto, gli immediati approfondimenti diagnostici, il ricovero nel reparto di chirurgia vascolare, l'immediato intervento chirurgico o, comunque, la segnalazione dell'immediata necessità dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)