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Sez. 3, Sentenza n. 5424 del 05/09/1986 (Rv. 447950 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - IN GENERE - ISTITUTI SCOLASTICI - MINORI - AFFIDAMENTO EFFETTUATO DAI GENITORI - DIREZIONE DELL'ISTITUTO E PERSONALE CHE AGISCE SU SUO INCARICO - VIGILANZA DEL MINORE - OBBLIGHI - CONTENUTO - DILIGENZA ED ATTENZIONE RICHIESTA DALL'ETÀ E DALLO SVILUPPO FISIO- PSICHICO DEL MINORE - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA - INIZIO - DURATA - CESSAZIONE - DISPOSIZIONI DEI GENITORI - ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO E DEL SUO INCARICATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447950-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - IN GENERE - ISTITUTI SCOLASTICI - MINORI - AFFIDAMENTO EFFETTUATO DAI GENITORI - DIREZIONE DELL'ISTITUTO E PERSONALE CHE AGISCE SU SUO INCARICO - VIGILANZA DEL MINORE - OBBLIGHI - CONTENUTO - DILIGENZA ED ATTENZIONE RICHIESTA DALL'ETÀ E DALLO SVILUPPO FISIO- PSICHICO DEL MINORE - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA - INIZIO - DURATA - CESSAZIONE - DISPOSIZIONI DEI GENITORI - ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO E DEL SUO INCARICATO - ESCLUSIONE.*

L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per questo - e per chi agisce su suo incarico, come la persona alla quale l'istituto ha affidato il compito di provvedere al trasporto del minore dalla sua abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa - il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisio-psichico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dello affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell'istituto (e del suo incaricato) le eventuali Disposizioni, date dai genitori, (nella specie: di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone - ove attuate - una situazione di possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)