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Sez. 3, Sentenza n. 13125 del 30/12/1997 (Rv. 511265 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Istituti scolastici - Soggetti incaricati dell'espletamento di un servizio per conto dell'istituto - Minori - Affidamento - Vigilanza - Obbligo - Durata - Momento iniziale e momento terminale - Fattispecie in tema di servizio scuolabus.
Stato
decisa il 1997-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511265-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di affidamento a terzi, da parte di un istituto scolastico, di un servizio parascolastico relativo a studenti minorenni (nella specie, accompagnamento a mezzo scuolabus), la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola (anche per ragioni di funzionalità e celerità del servizio), ai di lui genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che tale, astratto principio possa, peraltro, esimere da responsabilità l'autista deputato all'accompagnamento ove mai quest'ultimo, tutte le volte in cui alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento di una strada). (Contra, Cass. penale 8710201, rv 176742, 8809212, rv 179154).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)