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Sez. 6, Sentenza n. 2386 del 05/02/1973 Ud. (dep. 26/03/1973) Rv. 123661 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - INTENTO DI CRITICA - MOMENTANEA IRRITAZIONE, SCARSA CULTURA O EDUCAZIONE DELL'AGENTE - INCIDENZA SULLA SUSSISTENZA DEL DOLO - ESCLUSIONE - RILEVANZA SULLA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123661-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - INTENTO DI CRITICA - MOMENTANEA IRRITAZIONE, SCARSA CULTURA O EDUCAZIONE DELL'AGENTE - INCIDENZA SULLA SUSSISTENZA DEL DOLO - ESCLUSIONE - RILEVANZA SULLA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CONFIGURABILITA.*

Ad integrare l'elemento intenzionale dell'oltraggio non e necessario un dolo specifico, ma e sufficiente la coscienza nell'agente della potenzialita oltraggiosa della frase pronunciata e la volonta di rivolgerla al pubblico ufficiale in modo che da costui venga percepita. Quando il linguaggio usato trasmodi in offesa o minaccia l'intento di critica non fa venir meno il dolo, essendo indifferenti il motivo ispiratore, il fine cui tende l'offesa o lo stato di momentanea irritazione, di scarsa cultura o di cattiva educazione dell'agente. Tali circostanze, che costituiscono i motivi(risentimento, rammarico eccetera)della commissione del reato possono essere solo prese in considerazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)