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Sez. 6, Sentenza n. 1227 del 20/11/1985 Ud. (dep. 03/02/1986) Rv. 171769 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - ELEMENTO (PSICOLOGICO) SOGGETTIVO - FRASI OLTRAGGIOSE - POTENZIALITÀ - MOTIVO ISPIRATORE DELL'OLTRAGGIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171769-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - ELEMENTO (PSICOLOGICO) SOGGETTIVO - FRASI OLTRAGGIOSE - POTENZIALITÀ - MOTIVO ISPIRATORE DELL'OLTRAGGIO - IRRILEVANZA.*

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, quale previsto dall'art. 341 cod. pen., l'elemento soggettivo è costituito dalla consapevolezza, nell'agente, della potenzialità oltraggiosa della frase pronunciata e dalla volontà di rivolgerla al soggetto passivo del reato, a nulla rilevando il motivo ispiratore della condotta o il fine cui tende l'offesa, che possono essere presi in considerazione unicamente allo scopo di concedere le attenuanti generiche. (V mass n 123661).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)