Sez. 2, Sentenza n. 1538 del 23/06/1967 (Rv. 328278 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'IRRETROATTIVITA - AMBITO DI EFFICACIA.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'IRRETROATTIVITA - AMBITO DI EFFICACIA.*
Il principio della irretroattivita della legge riveste carattere costituzionale solo nel campo penale (art. 25 della Costituzione), mentre in quello civile ha un valore puramente direttivo, si da ammettere deroghe, attuabili in Sede di normale attivita legislativa, quando le circostanze ne consiglino l'opportunita, secondo la valutazione riservata esclusivamente agli organi cui la predetta attivita e commessa. (applicazione al fine di negare l'illegittimita della decorrenza dall'8 settembre 1943 della sospensione dei termini prescrizionali, stabilita dal R.d.l. 3 gennaio 1944, n.1). (Conf. 2531-51 2714-50 2502-49).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)