Sez. 3, Sentenza n. 1829 del 23/05/1969 (Rv. 340933 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - DIVIETO - DIRITTO CIVILE - DEROGABILITA - ESPRESSA STATUIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - NATURA E RATIO LEGIS - SUFFICIENZA.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - DIVIETO - DIRITTO CIVILE - DEROGABILITA - ESPRESSA STATUIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - NATURA E RATIO LEGIS - SUFFICIENZA.*
Il principio della irretroattivita della legge e stato elevato a dignita di precetto costituzionale nel solo campo delle sanzioni penali, mentre nel campo civile non ha carattere assoluto e puo subire deroghe, per le quali non sempre e necessario un distinto ed esplicito comando, potendo la retroattivita derivare anche dalla natura e dalla ratio della regola dettata dal legislatore. (V 977/68 mass n 332365 1538/67 mass n 328278).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)