Sez. L, Sentenza n. 3688 del 08/06/1981 (Rv. 414327 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA - CARATTERE PUBBLICISTICO - RAPPORTO ASSICURATIVO COSTITUITO E SVOLTO ALL'ESTERO ANCORCHE IN RELAZIONE AD UN RAPPORTO DI LAVORO TRA UN DIPENDENTE CITTADINO ITALIANO ED UNA IMPRESA DATRICE DI LAVORO ITALIANA - DISCIPLINA EX ART 25 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA - CARATTERE PUBBLICISTICO - RAPPORTO ASSICURATIVO COSTITUITO E SVOLTO ALL'ESTERO ANCORCHE IN RELAZIONE AD UN RAPPORTO DI LAVORO TRA UN DIPENDENTE CITTADINO ITALIANO ED UNA IMPRESA DATRICE DI LAVORO ITALIANA - DISCIPLINA EX ART 25 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
L'istituto dell'Assicurazione sociale obbligatoria ha tipici connotati pubblicistici, e pertanto, non essendo richiamabile, in relazione ad esso, l'art 25 della disposizione sulla legge in generale (che regola le obbligazioni di diritto privato) quando il rapporto assicurativo siasi costituito e svolto all'estero, ancorche in collegamento funzionale con un rapporto di lavoro iniziato, svoltosi completamente e cessato all'estero, tra un dipendente cittadino italiano ed un'impresa datrice di lavoro italiana, resta soggetto alla legge dello stato sotto la cui sovranita e stato creato e si e svolto. (nella specie, rispettivamente, code du travail 16 novembre 1969 dell'Arabia Saudita e codice del lavoro 30 giugno 1940 della Repubblica di guinea, leggi non contenenti alcuna previsione circa la necessita che il datore di lavoro corrisponda i contributi assicurativi sulla base dell'intera ed effettiva retribuzione o circa l'accreditamento all'ente assicuratore dello stato della nazionalita del lavoratore). (Conf 1901/73, mass n 364952; (Conf 937/62).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)