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Sez. 2, Sentenza n. 1901 del 05/07/1973 (Rv. 364952 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO ESEGUITO ALL'ESTERO DA LAVORATORE ITALIANO - EFFICACIA DELLA LEGGE ITALIANA IN MATERIA ASSICURATIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN RAPPORTI DI LAVORO ESEGUITO IN LIBIA.*
Stato
decisa il 1973-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364952-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO ESEGUITO ALL'ESTERO DA LAVORATORE ITALIANO - EFFICACIA DELLA LEGGE ITALIANA IN MATERIA ASSICURATIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN RAPPORTI DI LAVORO ESEGUITO IN LIBIA.*

Poiche l'Assicurazione sociale obbligatoria (nella specie per gli infortuni sul lavoro) e un istituto di diritto pubblico caratterizzato dalle sue finalita e dalla obbligatorieta del rapporto - del tutto distinto dal contratto di lavoro e dal relativo rapporto di natura privatistica, che costituiscono solo l'occasione per il sorgere della prima - la legge regolatrice del rapporto assicurativo sociale non puo che essere la legge di natura pubblicistica dello stato in cui il rapporto assicurativo sorge e si svolge e nel cui territorio il rapporto di lavoro ha avuto inizio e svolgimento, indipendentemente dalla nazionalita delle parti di quest'ultimo e diverso rapporto. Pertanto, di fronte ad un rapporto di lavoro iniziato, svolto e cessato all'estero, pur essendo il dipendente cittadino italiano ed italiana l'impresa datrice di lavoro, non e richiamabile, in relazione a detto rapporto, l'art 25 delle preleggi (che regola le obbligazioni nascenti da contratti di diritto privato) e ad esso non sono quindi applicabili le leggi e le Disposizioni italiane. Tali principi non trovano deroga nella circostanza che, trattandosi di infortunio avvenuto in territorio libico dopo l'assunzione della sovranita da parte dello stato libico su detto territorio, ma prima della entrata in vigore della convenzione italo-libica del 1956, resa esecutiva in Italia con legge 843 del 1957, le assicurazioni sociali continuassero, in detto periodo, ad essere gestite dagli istituti italiani ivi operanti. Nel periodo suddetto, gli istituti indicati esercitavano l'Assicurazione obbligatoria autonomamente e per delega e incarico di fatto da parte dello stato libico; ma a tale situazione, per l'articolo 12 della convenzione, subentro la creazione di un istituto libico per le assicurazioni sociali cui dovevano essere cedute tutte le obbligazioni degli istituti italiani di Assicurazione sociale, nonche le riserve degli istituti stessi; il che ha comportato che, se prima della convenzione e prima del funzionamento dell' istituto libico bene poteva l'infortunato rivolgersi all' istituto italiano, cio non possa piu farsi dopo che la gestione di fatto sia terminata, ancorche si tratti di infortunio avvenuto durante quella gestione. (Conf 937/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2144, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 25, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)