Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 07/08/1973 (Rv. 365542 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - CONSILIUM FRAUDIS - ESTREMI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - CONSILIUM FRAUDIS - ESTREMI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento, ai fini dell'Azione revocatoria, del consilium fraudis, consistente nella consapevolezza, da parte del terzo, di ledere, con l'atto compiuto, la garanzia del creditore, involge un apprezzamento di mero fatto, devoluto al giudice del merito, che e incensurabile in Cassazione, se risulti adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 3002/71 mass n 354282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)