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Sez. 3, Sentenza n. 3002 del 23/10/1971 (Rv. 354282 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - ESTREMI- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354282-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - ESTREMI- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento, ai fini dell'Azione revocatoria, del consilium fraudis, consistente nella consapevolezza, da parte del terzo, di ledere, con l'atto compiuto, la garanzia del creditore, involge un apprezzamento di mero fatto, devoluto al giudice di merito, che e incensurabile in Cassazione, se risulti adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1171'69, mass n 339761).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)