Sez. 2, Sentenza n. 21612 del 15/11/2004 (Rv. 578038 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Principi informatori della materia - A cui deve attenersi il Giudice di Pace - Ambito - Disposizioni riguardanti la prescrizione e la decadenza - Inclusione - Affermazione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
In tema di giudizio di equità, fra i principi informatori della materia a cui è vincolato il giudice di pace rientrano anche i limiti temporali posti, in generale, dagli artt. 2934 e ss. cod. civ., in ordine alla prescrizione ed alla decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto dettati dall'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e costituenti principi informatori del diritto civile, in genere, e delle obbligazioni e pretese costituite con il contratto di compravendita, in specie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)