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Sez. 3, Sentenza n. 24042 del 28/12/2004 (Rv. 579139 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Giudizio - Secondo equità - Osservanza dei principi informatori della materia - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579139-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Il giudizio di equità formativa o sostitutiva compiuto dal giudice di pace non è svincolato dall'applicazione dei principi informatori della materia, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 206 del 2004, d'immediata applicazione ai giudizi in corso, dichiarato illegittima l'interpretazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia (nella specie il giudice di pace aveva considerato doverosa la restituzione di una somma pagata dall'ex affittuario a titolo di tassa r.s.u., basandosi sul principio di un ingiustificato arricchimento del quale, in caso contrario, avrebbe goduto la proprietaria, detentrice dell'immobile al momento della riscossione del tributo; la Corte Cass., in applicazione del principio succitato, ha ritenuto da un lato rispettata la regola in tema di tassazione del r.s.u., legata alla detenzione dell'immobile, dall'altra la conformità della stessa ai principi informatori della materia in tema di obbligazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)