Sez. 2, Sentenza n. 806 del 23/03/1973 (Rv. 363065 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CONTRATTO COLLETTIVO - DIMISSIONI - LICENZIAMENTO - INDENNITA DIFFERENZIATA - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CONTRATTO COLLETTIVO - DIMISSIONI - LICENZIAMENTO - INDENNITA DIFFERENZIATA - ILLEGITTIMITA.*
Le clausole dei contratti collettivi che stabiliscono l'ammontare dell'indennita di anzianita, per l'ipotesi di risoluzione del rapporto per dimissioni, in misura inferiore a quella prevista per la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, sono illegittime, perche in contrasto coi principi ispiratori dell'art 9 della legge 15 luglio 1966 n 604 e con l'art 2120 cod civ, modificato dalla declaratoria di parziale incostituzionalita di cui alla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1968, n 75.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)