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Sez. L, Sentenza n. 387 del 01/02/1975 (Rv. 373630 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIMISSIONI E LICENZIAMENTO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DETERMINANTE L'IMPORTO DELL'INDENNITA IN MISURA INFERIORE PER LA PRIMA IPOTESI - ILLEGITTIMITA - NON INFERIORITA DI TALE TRATTAMENTO AL MINIMO INDEROGABILE STABILITO DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 1561 DEL 1960 - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 30 APRILE 1967 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS E ACQUA).*
Stato
decisa il 1975-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373630-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIMISSIONI E LICENZIAMENTO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DETERMINANTE L'IMPORTO DELL'INDENNITA IN MISURA INFERIORE PER LA PRIMA IPOTESI - ILLEGITTIMITA - NON INFERIORITA DI TALE TRATTAMENTO AL MINIMO INDEROGABILE STABILITO DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 1561 DEL 1960 - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 30 APRILE 1967 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS E ACQUA).*

Le clausole dei contratti collettivi che fissano per i dipendenti dimissionari un'indennita di anzianita inferiore a quella prevista per il caso di licenziamento sono illegittime perche in contrasto sia con i principi stabiliti dall'art 9 della legge 15 luglio 1966 n 604, che con l'art 2120, terzo comma, cod civ, nel testo modificato per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale di cui alla sentenza 27 giugno 1966 n 75 della Corte costituzionale. Questa illegittimita sussiste anche nel caso in cui le cennate clausole assicurino ai dimissionari un'indennita non inferiore al minimo inderogabile fissato dall'art 1 della legge 18 dicembre 1960, n 1561, in quanto una volta che, mediante pattuizioni collettive ed individuali, sia stato stabilito, in via generale, un trattamento convenzionale superiore al detto minimo, tale trattamento deve essere necessariamente esteso anche ai dipendenti dimissionari. (nella specie, e stato ritenuto che esattamente i giudici del merito avevano dichiarato l'illegittimita dell'art 42 del CCNL 30 aprile 1967 per le aziende municipalizzate del gas e dell'acqua, avendo accertato, con interpretazione incensurabile, che questa norma prevede, nella Determinazione dell'indennita di anzianita, una disparita di trattamento in danno dei dipendenti dimissionari, distinguendo fra i medesimi a seconda che sia, o meno maturato, il diritto alla pensione integrativa). (Conf 1059/73, mass n 363515; 806/73, mass n 363065).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9, Contr. Coll. 30/05/1967 num. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)