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Sez. L, Sentenza n. 7464 del 05/07/1991 (Rv. 472966 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Rimborsi di spese - Esclusione - Mancanza di documentazione "a piè di lista" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472966-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

I rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 12 n. 2 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ancorché non risultino da documentazione "a piè di lista", ove sussista la prova - che può essere data con qualsiasi mezzo - del nesso causale e della corrispondenza quantitativa fra le somme, per quel titolo erogate dal datore di lavoro, e le spese che, nell'interesse esclusivo del medesimo datore, siano state effettivamente sostenute dal lavoratore, atteso che determinante ai fini dell'esclusione dall'obbligo previdenziale è la causa dei rimborsi e non la documentazione "a piè di lista", la quale d'altra parte, come non costituisce requisito di forma "ad substantiam" o "ad probationem", così non vale, di per sè stessa, ad escludere l'assoggettamento a contribuzione di rimborsi che, pur documentati, non riguardino effettivamente spese sostenute dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)