Sez. L, Sentenza n. 1077 del 08/02/1999 (Rv. 523054 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Determinazione - Onere probatorio rispettivamente a carico dell'ente previdenziale e del datore di lavoro - Contenuto - Rimborsi a piè di lista - Esclusione dalla contribuzione - Prova della natura del rimborso - Onere a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma primo, della legge n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. Ne consegue che per i rimborsi a piè di lista - totalmente esclusi se "costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro" - è onere del datore di lavoro di provarne la natura. Tale onere è limitato alla prova della causa del rimborso che può essere fornita con qualsiasi mezzo e che non necessita della produzione della documentazione delle spese presentata dal lavoratore per ottenere il rimborso. (Nella specie la S.C.ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva addossato all'INPS l'onere di provare che le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di versamenti a piè di lista non costituivano rimborsi ai fini dell'esenzione contributiva).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)