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Sez. L, Sentenza n. 5078 del 28/04/1992 (Rv. 477031 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità. | Condizione - Trasmissione delle certificazioni mediche all'INPS - Obbligo del lavoratore posto in cassa integrazione guadagno - Sussistenza - Funzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477031-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità.

La disposizione di cui all'art. 15 legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede ai fini dell'erogazione del trattamento economico di malattia l'obbligo della trasmissione all'INPS delle certificazioni mediche, trova applicazione anche nel caso di lavoratore posto in cassa integrazione, ai fini della giustificazione, in caso di malattia, della mancata frequenza regolare nei corsi di formazione professionale considerati dall'art. 3 del d.l. 4 settembre 1987 n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987 n. 452, secondo cui la mancata frequenza di detti corsi comporta la decadenza dal trattamento di cassa integrazione straordinaria previsto dalla stessa norma. (Nella specie la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha escluso il diritto a tale trattamento in relazione alle assenze dal corso non giustificate con l'invio all'INPS della certificazione medica, ritenendo irrilevante la trasmissione della documentazione alla società di appartenenza).

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 3, Legge 03/11/1987 num. 452 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)