Sez. L, Sentenza n. 6821 del 16/06/1995 (Rv. 492891 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Rapporti tra le società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei lavoratori licenziati da imprese ubicate nel Mezzogiorno ed i lavoratori - Rapporti di lavoro subordinato - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Risoluzione di tali rapporti - Riconducibilità al licenziamento - Esclusione - Disciplina delle leggi speciali cosiddette dell'emergenza - Applicabilità - Risoluzione conseguente all'avviamento al lavoro - Carattere fisiologico - Interesse dei lavoratori a contestare la scelta compiuta - Insussistenza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
I rapporti intercorrenti tra - da un lato - le società costituite ad iniziativa della GEPI, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4 settembre 1987 n. 366, convertito con modificazioni nella legge 3 novembre 1987 n. 452, al solo scopo di promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e- dall'altro - questi lavoratori non sono definibili quali rapporti di lavoro subordinato, difettando la relativa causa tipica, cioè lo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, e sono considerati di lavoro solo per permettere ai lavoratori di non essere disoccupati e di poter così godere del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Correlativamente la risoluzione di tali rapporti non è riconducibile alla nozione e alla disciplina dei licenziamenti e trova la sua disciplina all'interno delle leggi speciali cosiddette dell'emergenza. In particolare, può definirsi fisiologica la risoluzione conseguente all'avviamento al lavoro, non rifiutato dal lavoratore, che determina l'estinzione dello speciale rapporto in questione per effetto ed in coincidenza dell'instaurazione del nuovo rapporto. Quindi i lavoratori designati per tale avviamento non hanno un interesse, tutelato dalla legge, a contestare la scelta compiuta (per cui non sono dettati specifici criteri), se non - salvo l'effetto preclusivo dell'accettazione del reimpiego - nel caso in cui il luogo di lavoro disti più di cinquanta chilometri dal comune di residenza, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.L. n. 366/87, che, nel contemplare casi di risoluzione non fisiologiche, perché conseguenti a comportamenti dei lavoratori tali da ostacolare il reimpiego, discrimina l'ipotesi di una simile distanza tra il luogo di residenza e quello del nuovo posto di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1, Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 2, Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 3 com. 4, Legge 03/11/1987 num. 452 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)