Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 14/12/1988 (Rv. 461069 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - IN GENERE - COSTITUZIONE - SPESE GIUDIZIALI.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - IN GENERE - COSTITUZIONE - SPESE GIUDIZIALI.*
In tema di Costituzione di servitù coattiva, se, in via generale, è da ritenere che le spese occorse per la Determinazione del contenuto della servitù e dell'ammontare dell'indennità vanno poste a carico di chi ne chiede la Costituzione, mentre sono a carico di chi ingiustificatamente si oppone - secondo il normale criterio della soccombenza - le spese determinate da detta opposizione, tuttavia nulla vieta che, in concreto, il giudice ritenga che tutte le spese siano occorse per l'ingiusta opposizione e quindi debbano essere per intero sopportate dall'opponente. (V 5895/87, mass n 454285; (V 3821/81, mass n 414453; (V 4904/80, mass n 408743; (V 3780/80, mass n 407626; (V 2478/77, mass n 386187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)