Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 07/07/1987 (Rv. 454285 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE - PROCEDIMENTO RELATIVO - SPESE - CRITERIO DI RIPARTIZIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 91 E SEGG. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE - PROCEDIMENTO RELATIVO - SPESE - CRITERIO DI RIPARTIZIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 91 E SEGG. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Anche nel procedimento instaurato per la Costituzione della servitù coattiva le spese processuali sono disciplinate dagli artt. 91 e segg. del codice di procedura civile, con la conseguenza che esse possono essere poste a carico della parte soccombente, ovvero compensate in tutto o in parte in base ai poteri discrezionali del giudice del merito, il cui insindacabile giudizio trova i suoi soli limiti nella violazione del principio per il quale le spese non possono essere poste interamente a carico della parte vittoriosa e nella compensazione fondata su ragioni illogiche od erronee. (V 3780/80, mass n 407626; (V 2478/77, mass n 385187; (V 2178/74, mass n 370535; (V 2825/69, mass n 342623).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)