diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 26/06/1998 (Rv. 516776 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Invalidità del negozio derivante da norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo - Difetto di segnalazione della causa di invalidità alla controparte - Conseguenze - Responsabilità precontrattuale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516776-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

Se la causa di invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e - comunque - tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)