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Sez. 3, Sentenza n. 4635 del 02/03/2006 (Rv. 588093 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE | Mancanza di forma scritta - Difetto di segnalazione della causa di invalidità alla controparte da parte della P.A. - Conseguenze - Responsabilità precontrattuale della stessa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588093-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

In tema di responsabilità ex art. 1337 cod. civile, se la causa di invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e - comunque - tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse. Alla stregua di tale principio, qualora detta responsabilità venga invocata verso una P.A., in relazione a causa di invalidità per difetto di forma scritta "ad substantiam", deve escludersi la configurabilità della mala fede della P.A. ai fini della sussistenza di detta responsabilità (nella specie la S.C. ha anche condiviso l'argomento con cui il giudice di merito aveva rilevato che l'altro contraente non poteva nemmeno considerarsi in buona fede, atteso che, dato il suo "status" di dipendente pubblico, non poteva ignorare la necessità di quella forma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)