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Sez. 3, Sentenza n. 753 del 21/02/1997 Cc. (dep. 14/03/1997) Rv. 207639 - 01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO | Richiesta d'informazioni - Mancata risposta - Depenalizzazione - Esclusione - Natura di reato permanente.
Stato
decisa il 1997-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207639-01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO

l'omessa risposta alla richiesta d'informazioni dell'Ispettorato del Lavoro, prevista dall'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (nella specie la Corte ha ritenuto erronea la qualificazione del fatto come violazione del'art. 11 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), è stata espressamente esclusa dalla depenalizzazione dall'art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 all'art. 28 ha, anzi, aggravato le sanzioni. Trattasi di reato permanente, che cessa o con l'osservanza della disposizione o con il decreto penale di condanna o con la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 28, DPR 19/03/1955 num. 520 art. 11, Legge 22/07/1961 num. 628 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)