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Sez. 3, Sentenza n. 13406 del 11/10/2000 Ud. (dep. 28/12/2000) Rv. 219090 - 01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO | Richiesta di informazioni - Mancata risposta nel termine stabilito dall'Ispettorato del lavoro (ora unità sanitaria locale) - Reato di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219090-01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO

L'omessa risposta alle richieste di informazioni con le modalità di tempo e di luogo stabilite dall'Ispettorato del lavoro (sostituito dalla unità sanitaria locale dopo la riforma attuata con legge n. 833 del 1978) integra gli estremi del reato di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, in quanto nel potere di informazione strumentale all'accertamento dell'osservanza delle norme in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro è compreso anche quello di stabilire il contenuto, il tempo ed il luogo dell'adempimento dell'obbligo avente per oggetto le informazioni richieste. Ne consegue che allorché sia previsto un termine per l'adempimento, il reato si perfeziona alla scadenza di detto termine e si protrae per tutto il tempo in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1961 num. 628 art. 4, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)